IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1 F i n a l i t a' 1. La Regione Toscana promuove l'attivita' di assistenza a favore dei conduttori di aziende agricole e degli altri soggetti interessati, esercitata dalle Organizzazioni regionali degli agricoltori e degli esercenti di macchine agricole per conto terzi, ai fini dell'ammissione all'uso dei carburanti e dei combustibili agevolati per l'agricoltura. 2. Ai fini' del comma precedente la Giunta Regionale concede contributi alle Organizzazioni suddette che operino, per le attivita' di cui alla presente legge, sull'intero territorio regionale, previa stipulazione delle convenzioni di cui al successivo art. 2.